News & ArticoliSottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte .

27 Giugno 20220

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte .

Secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione il delitto di cui all’ art.11 del Dlgs74/2000 si configura solo quando​ è provata la condotta”intenzionalmente rivolta a sottrarsi al pagamento delle imposte”​ e, quindi, in caso di assenza di debbito fiscale non può configurarsi alcun illecito.​
Non rileva, infatti, l’emissione di cartelle esattoriali, ma è richiesta soltanto l’esistenza di un credito erariale relativo, per capitale e/o interessi o sanzioni ad imposte sui redditi o Iva, suscettibile di essere riscosso coattivamente. La verifica del superamento della soglia di punibilità (50.000 euro) va effettuata al momento dell’atto simulato o fraudolento, senza tener conto di interessi e somme aggiuntive successivamente maturate.( Sentenza n. 15239 del 20.04.2022) .

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