Contenzioso Tributario

Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (per esempio, un avviso di liquidazione o di accertamento, una cartella di pagamento), può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale. Nel valutare l’opportunità di instaurare un contenzioso tributario, occorre comunque ponderare sia tempi che costi. Infatti, la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall’obbligo (per le controversie di valore superiore a 3.000 euro) di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese. Negli ultimi anni sono state introdotte alcune importanti novità alla normativa sul contenzioso tributario. Anzitutto, dal 1° gennaio 2016 per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere anche una dettagliata proposta di mediazione, cioè di rideterminazione degli importi dovuti. Per gli atti notificati a partire dal 1° gennaio 2018, l’ambito di applicazione del reclamo è stato ampliato alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro (decreto legge n. 50/2017).

Tra le altre principali novità:

• l’estensione dell’istituto del reclamo e della mediazione a tutti gli enti impositori, agli agenti e ai concessionari privati della riscossione (soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 446/1997) nonché alle controversie in materia catastale
• l’introduzione della conciliazione giudiziale anche dopo il primo grado
• la possibilità di conciliare anche le controversie per le quali è obbligatoria la procedura del reclamo e della mediazione
• le modifiche al regime delle spese di lite (è espressamente previsto il risarcimento del danno per lite temeraria nei confronti della parte soccombente)
• l’aumento a 3.000 euro del valore della controversia che consente al contribuente di stare in giudizio senza assistenza tecnica
• l’inserimento tra i difensori abilitati dei dipendenti dei Centri di assistenza fiscale, anche se soltanto per le controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il Caf ha prestato loro assistenza
• l’esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente
• l’introduzione del cosiddetto ricorso “per saltum”, cioè la possibilità di impugnare una sentenza emessa da una Commissione tributaria provinciale, previo accordo delle parti in giudizio, proponendo ricorso direttamente in Cassazione. Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:
• in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dalle Agenzie delle entratedelle Dogane e dei monopoli, da altri enti impositori (regioni, enti locali, camere di commercio, ecc.), dai soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli Agenti della riscossione
• in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali. Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere alla Corte di cassazione. Inoltre, se vi è accordo tra le parti, la sentenza della Commissione tributaria provinciale può essere impugnata direttamente con ricorso per cassazione (cosiddetto ricorso “per saltum” – art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile).

Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:

• tutte le controversie relative a tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato. Tuttavia, il ricorrente può chiedere alla Commissione tributaria competente, con un’apposita istanza, la sospensione dell’atto, se ritiene che dallo stesso gli possa derivare un danno grave e irreparabile. La richiesta motivata può essere contenuta nel ricorso o essere presentata con atto separato. In quest’ultimo caso, l’istanza va notificata alle altre parti e depositata, con la prova dell’avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione tributaria.

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