News & ArticoliResponsabilità ex D. Lgs. 231/01 – Nota a Sentenza n. 43271 del 13/10/2016 emessa dalla Corte di Cassazione Sez. Pen. IV

31 Marzo 20200
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Nota a cura dell’avv. Bruno Cervone

 

Con questa pronuncia i Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno maggiormente e nuovamente posto l’accento sulla circostanza che l’illecito amministrativo dipendente da reato prende forma quando è in concreto dimostrato:

1) che dalla condotta colposa, avente rilevanza di reato, è conseguito un incremento della produttività aziendale; oppure

2) l’impresa ha tratto un notevole vantaggio, inteso come risparmio per aver omesso di adottare le dovute misure di prevenzione.

Dunque, nella prassi il reato che viene contestato alla persona fisica è il presupposto per una eventuale responsabilità della persona giuridica, che va affermata solo quando sussistono tutti gli elementi costitutivi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e che sono rappresentati dal vantaggio e/o interesse derivante dalla condotta posta in essere dalla persona fisica.

Viceversa, spiegano i Giudici della Corte di Cassazione, la responsabilità ex D. Lgs. 231/01 deve escludersi quando il reato presupposto è conseguenza di un atteggiamento negligente dell’imputato/persona fisica.

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