News & ArticoliOccultamento di documenti contabili: Per patteggiare bisogna pagare

2 Ottobre 20210
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Segnaliamo la sentenza del 1 settembre 2021 n. 32629, con la quale la terza sezione della Cassazione è tornata sul tema delle condizioni di accesso all’istituto del (cd.) patteggiamento relativamente al reato previsto dall’art. 10 d.lgs. 74/2000.
Nell’accogliere il ricorso proposto dal Procuratore Generale, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza emessa nel primo grado di giudizio ex art. 444 c.p.p. , la Cassazione chiarisce che il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili rientra tra quelli per i quali, ai sensi dell’art. 13 bis co. 2 d.lgs. n. 74/2000, l’accesso all’istituto dell’applicazione della pena su richiesta è condizionato alla preventiva estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento degli importi dovuti.
La decisione conferma quanto recentemente statuito con la sentenza del 23 luglio 2021 n. 28945; con l’effetto che deve ritenersi oramai consolidato l’orientamento in forza del quale, anche per il reato previsto e punito dall’art. 10 d.lgs. 74/2000, l’accesso al patteggiamento è subordinato alle condizioni previste dal citato art. 13 bis co. 2 d.lgs. 74/2000, a condizione, tuttavia, che sussista un debito tributario sorto in relazione alla condotta illecita contestata (sul punto, Cass. pen., Sez. III, 8 ottobre 2019 n. 41133, la quale ha evidenziato che, con riferimento alla fattispecie di cui al citato art. 10, l’art. 13 bis non può operare in termini di “automatismo normativo”, trattandosi di un reato di mera condotta che non presuppone “l’esistenza di un profitto per l’agente o di un danno in termini di minori entrate per l’amministrazione finanziaria”; con la conseguenza che l’ammissione al rito previsto dall’art. 444 c.p.p. potrà essere inibita solo qualora persista un debito tributario sorto in relazione alla condotta illecita ascritta all’imputato e da questi non soddisfatto).
La decisione è interessante anche sotto altro profilo, in quanto nel disporre il rinvio degli atti dinanzi al Tribunale in diversa composizione, afferma che l’imputato potrà soddisfare la condizione richiesta dall’art. 13 bis co. 2 d.lgs. n. 74/2000, e quindi essere ammesso al rito speciale, anche in sede di giudizio di rinvio.Occultamento di documenti contabili: Per patteggiare bisogna pagare.

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